LO STATUTO

STATUTO dell’Unione Avvocatura UAS

 

Art. 1 (Costituzione)

È costituita l’Unione Avvocatura UAS (già Unione Avvocatura Siciliana) con sede in Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 41.

 

Art. 2 (Logo)

Il logo dell’Associazione è rappresentato da una A in stampatello maiuscolo di colore celeste, intrecciata con una U in corsivo maiuscolo di colore blu su sfondo bianco, posta al di sopra della denominazione UAS.

 

Art. 3 (Natura)

UAS è un’associazione di Avvocati e praticanti Avvocati, che operano nel territorio siciliano e nelle altre regioni italiane, non riconosciuta e senza scopo di lucro.

É libera, democratica e plurale.

É un’associazione libera, che opera in totale autonomia ed indipendenza da qualsiasi partito politico.

É un’associazione democratica in quanto tutti gli associati hanno diritto di concorrere alle cariche sociali, che sono elette da tutti gli iscritti secondo criteri di rotazione ed alternanza.

É un’associazione plurale, che rispetta il valore della diversità delle idee dei suoi associati e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali degli associati, come il genere, l’età, le convinzioni religiose e politiche, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.

 

Art. 4 (Identità e scopi).

UAS    si   riconosce   nei   principi   e   nei   valori   consacrati   nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e nella Costituzione della

 

Repubblica Italiana.

L’Associazione vigila affinché siano rispettati i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani e, tra di essi, il diritto inviolabile di agire e difendersi nell’ambito di un processo equo, giusto e di ragionevole durata secondo quanto prescritto dall’art. 111 della Costituzione.

In particolare, l’Associazione opera per garantire che tutte le persone, senza alcuna distinzione, possano: accedere liberamente alla Giustizia; scegliere il proprio difensore; essere giudicati da un Giudice equo, imparziale e precostituito per Legge; fruire di un pieno ed effettivo diritto di difesa sia nel processo che al di fuori di esso; tutelare i propri interessi ed i propri diritti innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziarie o nell’ambito delle procedure alternative di composizione delle liti in condizione di parità e nel rispetto del contraddittorio delle parti; essere sottoposti ad un trattamento penitenziario umano; aspirare ad una piena reintegrazione sociale dopo l’espiazione della pena.

L’Associazione opera, altresì, per la tutela dei diritti di tutti gli esseri viventi e si fa promotrice di politiche attive in materia ambientale.

Allo scopo di garantire l’effettività del diritto e l’accesso alla Giustizia, UAS ritiene centrale il ruolo di ogni singolo Avvocato e dell’Avvocatura nel suo complesso, di cui deve essere pienamente riconosciuto il rango costituzionale, come interlocutore indefettibile sin dal procedimento di formazione delle norme.

Affinché l’Avvocatura possa svolgere il suo magistero di rango costituzionale è indispensabile che:

1)  sia preservata in ogni modo l’autonomia e l’indipendenza degli Avvocati nell’esercizio delle loro funzioni;

2) sia garantito il diritto dell’Avvocato ad un compenso proporzionato all’attività espletata ed adeguato alla dignità del magistero forense anche mediante la reintroduzione di un moderno sistema di minimi tariffari ed una più veloce liquidazione dei compensi derivanti dal gratuito patrocinio;

3)    sia valorizzato il ruolo sociale dell’Avvocato, come strumento

 

indispensabile di attuazione dei diritti di tutte le persone;

4)  sia affermato l’obbligo di aggiornamento dell’Avvocato, anche tramite la partecipazione ad attività formative a titolo gratuito;

5)  sia introdotto un sistema di accesso alla professione forense più selettivo e meritocratico, che valorizzi il praticantato come fondamentale momento di formazione della futura Avvocatura;

6)  sia previsto un meccanismo di tutela economica per gli Avvocati, che svolgono le loro funzioni in regime di mono- comittenza;

7)  sia garantita la stabilità del sistema previdenziale forense nel rispetto, però, delle esigenze e degli interessi dei professionisti più giovani eccessivamente gravati dall’attuale sistema di contribuzione;

8)  sia assicurato il diritto di ciascun Avvocato di conseguire una specializzazione, senza che ciò determini inaccettabili limitazioni all’esercizio della funzione dell’Avvocato che deve rimanere unica nei vari ambiti del diritto.

9)  sia accertato il rigoroso rispetto da parte degli Avvocati dei principi e dei doveri sanciti dal Codice Deontologico;

10)   sia rafforzata la rappresentanza forense, attraverso meccanismi di elezione diretta dei massimi vertici dell’Avvocatura, che conferiscano loro una piena legittimazione a rappresentare tutti gli Avvocati.

Costituiscono, inoltre, obbiettivi dell’Associazione:

  1. la completa informatizzazione della giurisdizione, in tutti i suoi ambiti, mediante l’adozione di modelli uniformi;
  2. la valorizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, ferma restando la insostituibile centralità della giurisdizione;
  3. la rimodulazione delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, unico vero strumento di accelerazione dei processi;
  4. la delimitazione normativa certa dei perimetri dei vari ambiti della giurisdizione al fine di consentire una rapida pronunzia nel merito;

 

  1. la dislocazione degli uffici giudiziari in locali e strutture adeguate e consone alla dignità della funzione giurisdizionale;
  2. la riapertura degli Uffici giudiziari chiusi, in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 155/2012 e l’apertura di altri uffici di prossimità;
  3. la tutela dei diritti e delle prerogative dell’Avvocatura tutta e di ogni singolo Avvocato o Praticante Avvocato, con una particolare attenzione ai professionisti che esercitano nei Fori penalizzati da strutture spesso inadeguate, da una carente informatizzazione e da sistemi di trasporto e vie di comunicazione insufficienti;
  4. la eliminazione di qualsivoglia forma di discriminazione all’interno della collettività forense, con una particolare attenzione agli aspetti retributivi e previdenziali.

Per la realizzazione dei superiori principi ed il raggiungimento dei suindicati scopi, l’Associazione:

  • promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo;
  • promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell’organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo riforme legislative;
  • promuova e realizzi, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti;
  • organizza e promuove incontri e dibattiti su temi di rilevante interesse giuridico;
  • istituisce, anche tramite la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, corsi di aggiornamento e approfondimento per gli operatori del diritto;
  • promuove la pubblicazione di contributi scientifici e dottrinari in materie giuridiche;
  • stipula convenzioni al fine di fornire ai propri associati servizi e strumenti di supporto all’esercizio della professione a condizioni

 

vantaggiose;

  • fornisce tramite i propri Associati e nei limiti delle loro possibilità un servizio di tutoraggio legale, a titolo gratuito, agli enti no profit del territorio;
  • partecipa e stimola la partecipazione dei propri associati ai dibattiti pubblici in materie giuridiche ed in tema di Diritti e libertà delle persone;
  • svolge attività di proposta ed impulso nei confronti delle Istituzioni Forensi, anche tramite la partecipazione alle varie competizioni elettorali;
  • promuove il confronto interdisciplinare con le altre Professioni e con le loro rappresentante istituzionali operanti nel territorio siciliano.

 

Art. 5 (Soci)

Possono essere soci effettivi, con diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle cariche sociali dell’Associazione, tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati, regolarmente iscritti agli Ordini Territoriali, nonché gli avvocati titolari di pensione erogata dalla Cassa Forense.

Possono, altresì, chiedere di iscriversi all’Associazione, come soci sostenitori, senza diritto di elettorato attivo e passivo gli studenti in giurisprudenza, i magistrati, i notai, i docenti in materie giuridiche, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari ed i dipendenti amministrativi degli Uffici Giudiziari dei Distretti.

La domanda andrà presentata, anche per il tramite delle sezioni territoriali, a mezzo email, al Presidente al quale spetta deliberare l’iscrizione dei soci alla Sezione Territoriale corrispondente all’Albo di appartenenza.

Qualora non sia ancora costituita la Sezione Territoriale nel circondario di appartenenza del richiedente l’iscrizione, quest’ultimo sarà iscritto presso la sede territoriale più vicina ma acquisirà il diritto di elettorato attivo e passivo solo dopo che saranno trascorsi almeno sei mesi dalla sua iscrizione.

L’iscrizione all’Associazione è gratuita. Ogni Sezione può prevedere

 

l’introduzione il pagamento di una quota annuale di iscrizione, che non può mai essere superiore ad euro 50,00, per il raggiungimento degli scopi associativi.

Possono essere previste forme di contribuzione per la partecipazione ad eventi, corsi di formazione o altre attività. Sono altresì consentite le sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici o privati.

La facoltà di recesso può essere esercitata in qualunque tempo, inviando una email all’indirizzo istituzionale del Presidente e del Presidente della sezione di appartenenza.

La Cancellazione dell’Albo, per qualunque causa, ad eccezione della cancellazione per pensionamento, comporta l’automatica perdita della qualità di socio effettivo, ferma restando la qualità di socio sostenitore.

Non possono essere chiamati a far parte dei direttivi e, se già eletti decadono, gli Avvocati sospesi dall’Albo.

 

Art. 6 (Struttura associativa)

L’associazione, nata con una struttura regionale, corrispondente al territorio della Regione Siciliana, ha carattere nazionale.

Sono organi della struttura associativa:

  • l’Assemblea dell’Associazione;
  • il Direttivo dell’Associazione;
  • il Presidente dell’Associazione;
  • l Coordinamento Nazionale;
  • il Collegio dei

 

Art. 7 (L’Assemblea dell’Associazione)

É l’organo sovrano dell’Associazione, composto da tutti i soci effettivi. Viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno ogni tre anni. In via straordinaria, può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta sia necessario o su richiesta di almeno i 2/5 degli associati o su richiesta del Collegio dei Probiviri o su istanza congiunta di tutti i Presidenti di Sezione.

 

L’assemblea determina le linee programmatiche dell’Associazione, stabilisce eventuali alleanze, anche federative, con altre associazioni forensi, che condividano gli stessi scopi, delibera l’introduzione della eventuale quota associativa, approva il bilancio, delibera lo scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con un preavviso di almeno quindici giorni ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno 1/4 degli iscritti e delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Se dopo due convocazioni non si raggiunge il suddetto quorum costitutivo, l’assemblea può validamente formarsi con qualunque maggioranza.

Non è ammesso il voto per delega o per rappresentanza, ma è consentita la partecipazione a distanza a mezzo di piattaforma informatica.

L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione ed il Direttivo dell’Associazione.

Il voto per la elezione delle cariche è individuale (non di lista) ed è palese. Possono partecipare al voto per le elezioni del Presidente e degli altri componenti del Direttivo dell’Associazione i soci iscritti da almeno un anno rispetto alla convocazione.

Su richiesta di almeno 1/3 dei partecipanti il Presidente indice il voto segreto.

E’ facoltà del Presidente proporre l’introduzione di un Regolamento dell’assemblea.

 

Art. 8 (Il Presidente dell’Associazione)

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, rimane in carica per sei anni ed è rieleggibile per una sola volta, per un numero complessivo di due mandati, anche parziali.

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Direttivo, vigila e cura il buon funzionamento dell’associazione secondo i canoni del presente statuto, coordina e dirige l’azione politica dell’Associazione ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso e dalle delibere dell’Assemblea.

La carica di Presidente non è compatibile con altre cariche sociali, ma il Presidente fa parte di diritto del Coordinamento Nazionale.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di presidente e convoca l’assemblea entro 90 giorni per la nomina del nuovo Presidente. Qualora il Vice-Presidente non provveda, l’assemblea sarà convocata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

 

Art. 9 (Il Direttivo dell’Associazione)

Il Direttivo dell’Associazione è composto da un minimo di cinque componenti eletti dall’Assemblea.

Dura in carica 6 anni.

Ne fanno parte, oltre al Presidente, che lo presiede:

  • uno o più Vicepresidenti, che coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in tutti i casi di impedimento;
  • il Segretario, che, oltre a curare la verbalizzazione delle sedute, svolge funzione di gestione amministrativa ed organizzativa dell’Associazione;
  • il Tesoriere si occupa della gestione contabile e della redazione e/o esecuzione delle convenzioni con soggetti terzi;
  • il Responsabile della formazione, che promuove gli eventi formativi intersezionali;
  • il Responsabile della comunicazione che, unitamente al Presidente, cura la comunicazione, anche tramite social media;
  • il Responsabile dei rapporti con le altre associazioni e per le Pari Opportunità;
  • uno o più

 

Fanno parte di diritto del Direttivo anche i Presidenti delle singole Sezioni ed i singoli associati che siano stati eletti al CNF, nei Consigli Distrettuali di Disciplina, ao in Cassa Forense, nei Consigli degli Ordini, il Coordinatore Nazionale, nonché i soci fondatori UAS. Nel caso in cui i soci fondatori UAS facciano parte del Collegio dei Probiviri entreranno a far parte del direttivo automaticamente una volta cessata la carica nel Collegio.

Il Presidente può delegare alcune funzioni ad uno o più componenti del Direttivo.

I componenti del Direttivo dell’Associazione sono eletti dall’Assemblea unitamente al Presidente.

Il Presidente può convocare in qualunque momento l’Assemblea per proporre la sostituzione motivata di uno o più componenti del Direttivo.

Il Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ciò sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi, con un preavviso di 10 giorni.

Il voto per la elezione individuale di ogni singolo componente del Direttivo è palese.

Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E’ consentita la partecipazione a distanza, a mezzo di videoconferenza; non è ammessa la delega o la rappresentanza.

Al Direttivo dell’Associazione, spetta attuare l’indirizzo e le scelte

strategiche deliberate dall’Assemblea e coordinare l’azione delle singole Sezioni Territoriali.

 

Art. 10 (Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea tra gli iscritti alle sezioni territoriali ed un membro supplente.

I probiviri eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

 

L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell’Associazione.

Il Collegio dura in carica per 6 anni e si riunisce, anche in videoconferenza, ogni volta che è necessario su convocazione del suo Presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Compito del Collegio dei Probiviri è giudicare sulle controversie fra soci singoli dell’Associazione, ad esclusione delle questioni di natura politica per le quali è competente esclusivamente l’Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza degli organi dell’associazione ed il garante dello Statuto.

Spetta al Collegio dei Probiviri deliberare l’espulsione di un associato per gravi violazioni dello Statuto su deferimento del Presidente di Sezione o del Presidente dell’Associazione. La contestazione dell’addebito avviene a mezzo pec e spetta al socio deferito il diritto di presentare proprie memorie difensive entro cinque giorni dalla contestazione. Entro i successivi cinque giorni il Collegio decide.

Spetta, poi, al Collegio dei Probiviri deliberare sulle impugnazioni proposte dagli associati avverso le elezioni del Direttivo e dei Direttivi di Sezione entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti. Compete, infine, al Collegio ratificare le modifiche dello Statuto.

Il Collegio convoca l’assemblea in caso di inerzia del Presidente o del Vicepresidente.

Il Collegio dei Probiviri, integrato per l’occasione dal Presidente dell’Associazione, può deliberare lo scioglimento del Direttivo di Sezione e nominare il suo Commissario che, entro i successivi sei mesi, dovrà convocare l’Assemblea di Sezione per la elezione del nuovo Direttivo.

Il Collegio si riunisce, su convocazione del presente e preavviso di 5 giorni, con la presenza di almeno due componenti.

 

Art. 11 (Organizzazione territoriale).

 

L’Associazione è organizzata su base territoriale in strutture corrispondenti con il territorio di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, denominate Sezioni.

Ogni Sezione opera in autonomia, anche finanziaria, e delibera un proprio programma adeguato al territorio di rappresentanza, ma sempre all’interno dell’indirizzo programmatico deliberato dall’Assemblea dell’Associazione ed attuato dal Direttivo dell’Associazione.

Ogni Sezione si costituisce su richieste di almeno tre Avvocati iscritti ad un Consiglio dell’Ordine ed è deliberata dal Presidente. Una volta deliberata la istituzione della Sezione, essa si riunisce in prima assemblea senza formalità ed elegge i componenti del Direttivo di Sezione e precisamente:

  1. il Presidente;
  2. Uno o più Vicepresidenti;
  3. Il Segretario;
  4. il Tesoriere;
  5. il Responsabile delle attività formative;
  6. Il Responsabile della comunicazione;
  7. uno o più

In ogni caso, i componenti del Direttivo di Sezione devono essere in numero dispari.

Fanno parte di diritto del Direttivo di sezione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che sia necessario, tutti gli associati che siano stati eletti nei Consigli degli Ordini territoriali e nei CPO ma con semplici funzioni consultive, tranne che non siano stati eletti dall’assemblea di Sezione.

Il Direttivo viene eletto dall’Assemblea di Sezione e rimane in carica per quattro anni.

Il Presidente può convocare in qualunque momento l’Assemblea di sezione per proporre la sostituzione motivata di uno o più componenti elettivi del Direttivo di Sezione o revocare quelli da lui designati.

 

Possono partecipare al voto per la elezione del Presidente e degli altri componenti del Direttivo di Sezione i soci iscritti da almeno un anno ad eccezione delle Sezioni di nuova istituzione e possono concorrere alla carica di Presidente coloro che siano iscritti da almeno un anno ad eccezione delle Sezioni di nuova istituzione.

Il Presidente è rieleggibile per un numero complessivo di due mandati.

Il Presidente di Sezione convoca l’assemblea degli associati della Sezione ogni tre anni e, comunque, ogni volta che ciò sia necessario.

Spetta all’Assemblea l’approvazione del bilancio.

Il Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente ogni volta che ciò sia necessario, con un preavviso di 7 giorni.

Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E’ consentita la partecipazione a distanza, a mezzo di videoconferenza; non è ammessa la delega o la rappresentanza.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di presidente e convoca l’assemblea entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente. Qualora il Vice Presidente non provveda, l’assemblea sarà convocata dal Presidente entro 15 giorni.

Ogni Sezione può adottare un proprio regolamento interno, che viene trasmesso entro 15 giorni al Presidente dell’Associazione che lo sottopone al Collegio dei Probiviri al fine di verificarne la compatibilità con lo Statuto ed eventualmente ratificarlo. Nel caso di clausole incompatibili, il Collegio dei probiviri indica alla Sezione le modifiche necessarie del regolamento.

 

Art. 12 (Coordinamento nazionale)

E’ costituito il Coordinamento nazionale allo scopo di sviluppare l’Associazione e di coordinare le Sezioni che operano nelle regioni italiane.

Su delega del Presidente dell’Associazione il Coordinamento gestisce i rapporti con le Istituzioni e le altre Associazioni.

 

Fanno parte del Coordinamento nazionale, oltre al Coordinatore, che lo presiede:

  • un Vicecoordinatore, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in tutti i casi di impedimento;
  • il Segretario, che, oltre a curare la verbalizzazione delle sedute, svolge funzione di gestione amministrativa ed organizzativa;
  • il Tesoriere che si occupa della gestione contabile;
  • un consigliere.

Il Coordinatore è nominato dal Presidente dell’Associazione su designazione dei Presidenti delle Sezioni,

Gli altri componenti del Coordinamento sono nominati dal Presidente dell’Associazione, su indicazione del Coordinatore nazionale che li sceglie tra i soci delle Sezioni già costituite.

Fa parte di diritto del Coordinamento Nazionale il Presidente dell’Associazione.

Il Coordinatore e gli altri componenti del Coordinamento rimangono in carica per sei anni ma possono essere eletti/rinominati per una sola volta, per un numero complessivo di due mandati, anche parziali.

In caso di dimissioni del Coordinatore nazionale, il Vice coordinatore svolge le funzioni di coordinatore nazionale e chiede la convocazione dei Presidenti di sezione entro 90 giorni per la elezione del nuovo Coordinatore. Qualora il Vice coordinatore o il Presidente non vi provvedano, i Presidenti di Sezione saranno convocati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

Il Coordinatore Nazionale può delegare alcune funzioni ad uno o più componenti del Coordinamento nazionale.

Il Coordinamento nazionale è convocato dal CN ogni volta che ciò sia necessario e con un preavviso di sette giorni.

Le deliberazioni del coordinamento sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore nazionale.

 

Art. 13 (Incompatibilità)

 

La carica di Presidente dell’Associazione e di Presidente di Sezione è incompatibile con qualsivoglia carica politica in un partito o con le cariche di consigliere comunale, deputato regionale, nazionale o europeo.

Le suddette cariche sono, inoltre, incompatibili con quelle di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere Nazionale Forense, Delegato alla Cassa e componente del CDD.

Pertanto, il Presidente dell’Associazione o quello di Sezione, una volta eletto alle cariche di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere Nazionale Forense, Delegato alla Cassa e componente del CDD avrà l’obbligo di convocare l’Assemblea o quella di Sezione, rispettivamente, entro i successivi 90 giorni o 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

 

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito unicamente dalle liberalità degli associati o di terzi soggetti, da contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura ed entità, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, e, se istituita, dalle quote associative.

L’Associazione e le sue Sezioni potranno stipulare convenzioni ma solo a condizione che l’oggetto della convenzione e la natura dell’altro soggetto contraente siano coerenti con la natura, la dignità e le finalità proprie dell’Associazione.

La gestione degli aspetti contabili è di competenza del Tesoriere dell’Associazione.

A livello locale, la gestione è di competenza del Tesoriere di Sezione. In nessun caso, l’Associazione può distribuire utili o avanzi di gestione, potendo solo rimborsare i costi anticipati dalle cariche sociali per partecipare ad attività nell’interesse di UAS.

In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera sulla devoluzione del Presidente, coadiuvato dal Responsabile della Comunicazione e con il supporto dei Presidenti di Sezione.

 

ART. 15 (Comunicazione)

La comunicazione dell’Associazione sarà gestita dal Presidente attraverso il Responsabile della comunicazione.

L’Associazione ha un sito web e pagine social.

Ogni Sezione, però, potrà gestire la propria comunicazione attraverso il proprio Presidente ed il Responsabile della comunicazione di Sezione nel rispetto della linea comunicativa dell’Associazione; a tale scopo, il Presidente di Sezione può chiedere di essere autorizzato ad aprire proprie pagine social.

 

Art. 16 (Revisione dello statuto)

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall’Assemblea dell’Associazione, che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte all’ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Le modifiche entrano immediatamente in vigore sin dalla loro approvazione, previa ratifica da parte del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 17 (Norme finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile ed alla normativa speciale in materia di associazioni non riconosciute.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed a tutte le norme vigenti nell’ordinamento giuridico italiano ed internazionale.